
La Gazzetta Ufficiale ha reso noto il Decreto Ministeriale n. 35 del 26 gennaio 2010, decreto che comporta alcune importanti modifiche sulla detrazione del 55% delle spese di riqualificazione energetica. Degli edifici. Vediamo insieme i punti salienti della norma, che entrerà in vigore a partire dal 13 marzo.
Le principali modifiche introdotte dal nuovo Decreto riguardano soprattutto la sostituzione di vecchi impianti con nuovi sistemi a biomasse (comprese le stufe a pellet) e l’aggiornamento di alcuni valori di transmittanza.
Le chiusure “apribili e assimilabili” (porte, finestre, vetrine di negozi, ecc.) che mettono in comunicazione l’edificio verso aree non riscaldate devono rispettare i valori limite riportati nella tabella 4A, punto 4, Allegato C del D. lgs 192/05, in caso di edifici ubicati nelle zone C, D, E, F. Il rispetto di questi limiti deve, tra l’altro, essere esplicitato nella richiesta.
Ѐ stato inoltre introdotto un nuovo coefficiente, pari a 0,3, per tener conto dell’energia fossile utilizzata per la produzione del combustibile da biomasse.(art. 3, comma 3, D.M. 11/3/2008 e s.m.). Nel calcolo della prestazione energetica ciò significa che un 30% di energia fornita all’impianto verrà considerata come se provenisse da fonte fossile non rinnovabile.
Come interpretare queste prescrizioni? Con le necessità di evitare il ricorso ad un utilizzo incontrollato delle biomasse in edifici di bassa qualità e di contenere la produzione di polveri sottili nell’aria. Insomma, le biomasse devono essere inserite compatibilmente con le altre fonti energetiche, fossili o rinnovabili.
Per quanto riguarda la trasmittanza, sono stati modificati i valori che si riferiscono alle strutture opache verticali e alle strutture apribili verso aree non riscaldate, considerando quindi le differenze climatiche tra i vari locali in cui sono eseguiti i lavori di riqualificazione.
Sono infine previsti nuovi riferimenti per il calcolo delle transmittanze degli elementi costituenti l’involucro edilizio dell’edificio e per la climatizzazione invernale (DPR n. 59/2009). Per il calcolo dell’ indice di prestazione energetica si può utilizzare anche uno schema di procedura semplificata (allegato G, DM 7/4/2008 o allegato 2, DM 26/6/2009).