
La risoluzione n. 215/E del 12 agosto 2009 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono i sistemi di riscaldamento agevolabili con la detrazione fiscale del 55%, facendo rientrare nella categoria anche caminetti, stufe e scaldacqua.
Per ottenere la detrazione fiscale del 55% devono essere soddisfatte due condizioni fondamentali: la prima è che l’edificio deve essere ancora esistente o di nuova costruzione; la seconda è che il fabbricato deve essere dotato di impianti di riscaldamento funzionanti negli ambienti in cui si realizza l’intervento di risparmio energetico (condizione richiesta per tutte le tipologie di intervento tranne l’installazione dei pannelli solari).
Nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 215/E del 12 agosto 2009 (Interpello ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000 – Detrazioni per interventi di risparmio energetico. Individuazione delle caratteristiche tecniche di un impianto termico – Art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) l’interpellante chiede se può fruire della detrazione fiscale del 55% per il risparmio energetico, al fine di incentivare la riqualificazione energetica di un edificio esistente, ma inagibile da settembre 1997 (in seguito a noti eventi tellurici nella zona), e dotato di un sistema di riscaldamento costituito da tre camini ed una stufa, con potenza complessiva superiore a 15 kW.
Per quanto riguarda il primo requisito, quello dell’esistenza del fabbricato, in seguito agli eventi sismici l’immobile è classificato al catasto come unità collabente, categoria riferita ai fabbricati totalmente o parzialmente inagibili. Tale condizione però non esclude che lo stesso edificio possa essere considerato come esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato formalmente, anche se non in grado di produrre reddito.
Per quanto concerne la preesistenza nell’edifico di un impianto termico, per verificare che gli elementi indicati dal contribuente costituiscano un impianto di riscaldamento si deve far riferimento alla normativa tecnica recata dal D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 (“Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”). Al punto 14 dell’Allegato A si definisce “impianto termico” un “impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW.”
Sulla base della normativa, quindi, il sistema di riscaldamento descritto dal contribuente può assumere la qualificazione di “impianto termico” e, conseguentemente, gli interventi di miglioramento termico possono usufruire della detrazione d’imposta del 55%.
via | quotidianocasa.it
immagine | pachd.com
Tags: normative, riscaldamento, Risparmio energetico, stufe


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